Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino

 ORDINANZA n.  24/2021 del 09.09.2021

Oggetto: piano d’intervento operativo per il miglioramento della qualità dell’aria: misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni in atmosfera

 IL SINDACO

 Vista la deliberazione della giunta regionale n. 26-3694 del 06/08/2021, con la quale la Regione Piemonte ha aggiornato lo schema di ordinanza sindacale tipo, di cui alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, per l’applicazione delle misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni da adottarsi a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto in merito alle disposizioni straordinarie di cui alla citata d.g.r. 26 febbraio 2021, n. 9-2916, anche al fine di consentire un’attuazione omogenea sul territorio regionale delle limitazioni strutturali e temporanee, previste dall’Accordo di Programma del Bacino Padano

“Omissis”

O R D I N A

Di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

LIMITAZIONI STRUTTURALI

  • è sempre fatto obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l’obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
  • dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo è vietato l’abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, , ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità.

LIMITAZIONI TEMPORANEE

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” e in conformità alle deliberazioni della Regione Piemonte d.g.r. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e d.g.r. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e 2  e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo:

  • in caso allerta 1° Livello – colore “ARANCIO”Allerta di 2° livello – colore “ROSSO”
    1. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
    2. divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;
    3. introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
    4. divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati.

Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:

  • distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
  • iniezione profonda (solchi chiusi);
  • sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
    • spandimento a raso in strisce;
    • spandimento con scarificazione.
  1. divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al d.lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
  2. potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

Comunica

che le misure temporanee entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo (stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

L’indicazione del livello di allerta (colore del livello) è reperibile sui seguenti siti internet:

 Avverte

Che in caso di inottemperanza i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge

IL SINDACO

Danilo BAR