Descrizione
STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA’ INCENDI BOSCHIVI
Vista la determinazione dirigenziale emessa dalla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Protezione Civile DD n. 1300/A1821A/2026 del 05/07/2026 che decreta lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Piemonte a partire dal giorno 08/07/2026 sino alla successiva determinazione regionale che stabilirà la cessazione del suddetto stato;
Si porta a conoscenza che:
- il Decreto legislativo n. 152/2006, art. 182 comma 6 bis prevede che nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
- la Legge Regionale n. 15 del 04/10/2018 all’art. 10 c. 7 prevede che: “Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell’articolo 4:
a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall’articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
In applicazione dell’art. 13 della Legge Regionale n. 15 del 04/10/2018:
1) Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro.
2) Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 10 della l. 353/2000.
3) Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
San Giorio di Susa, 06/07/2026
Il Sindaco
Danilo BAR
Collegamenti
Documenti allegati
A cura di
Ulteriori Informazioni
Ultimo aggiornamento
06/07/2026 17:14