Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino

Servizi ai cittadini

IMU

Scheda:

INFORMATIVA SULL’IMPOSTA COMUNALE PROPRIA IN VIGORE DAL 2012

 Il D.L 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, istituisce a decorrere dal 2012, l’applicazione in via sperimentale  dell’ Imposta  municipale propria (IMP). 

     

 SONO SOGGETTI ATTIVI DELL’ I.M.P  

- tutti i fabbricati, compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze

- le aree fabbricabili

- gli immobili strumentali dei coltivatori diretti.

- i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni.

 SONO Soggetti passivi dell’I.M.P. - il proprietari, i titolari di diritti reali di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi e di superficie.

AREE FABBRICABILI

Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

Il Contribuente ha l’obbligo di dichiarare i deprezzamenti applicati  al valore dell'area fabbricabile con apposita dichiarazione sostitutiva

 

FABBRICATI RURALI ISCRITTI A CATASTO TERRENI

Si ricorda che vi è l’obbligo di presentare dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30/11/2012.

L’acconto I.M.P. è corrisposto sulla base delle unità immobiliari similari già iscritte al catasto edilizio urbano.

  

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

 Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e  risiede anagraficamente.

Le pertinenze dell’abitazione principale sono immobili classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle  suddette  categorie catastali.

 Si ricorda che dal 2012 le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti sono  considerate come “seconde case” ai  fini dell’ I.M.P.

  

TERRENI AGRICOLI

Sono esenti dall’ I.M.P.  in quanto il Comune ricade  in zona montana.

 

RIDUZIONI

La base imponibile I.M.P. è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; l’inagibilità o l’inabilità devono essere accertate o definite con le modalità indicate dall’art. 7 del regolamento comunale I.M.P. a mezzo di dichiarazione sostitutiva (vedere allegati)

 

DETRAZIONE  PER L ‘ABITAZIONE  PRINCIPALE

(Ex art. 13 D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni da L. 22/12/2011 n. 214)

Per l’abitazione principale e le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta, € 200,00  rapportati al periodo dell’anno di validità del requisito e alla percentuale di possesso dell’immobile.

 Alla predetta detrazione  si aggiunge una maggiorazione pari a € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26  anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale.  (Tale maggiorazione non può superare € 400,00).

 L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai seguenti casi sotto elencati  e meglio specificati nell’art. 7 del regolamento comunale I.M.P. : 

  1. al soggetto  separato  che  non risulta  assegnatario della casa coniugale.
  2. al soggetti anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero / sanitario.

  

ALIQUOTE DA UTILIZZARE PER IL VERSAMENTO

Per il versamento di acconto si utilizzano le seguenti aliquote statali,  fissate dall’art. 13 D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla  L. 22/12/2011 n. 214

ALIQUOTA ORDINARIA

7,6 per mille della base imponibile

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE                           (al massimo una pertinenza per tipo, di categoria catastale C/2, C/6 e C/7.)

4,0 per mille della base imponibile

 

ALIQUOTA RIDOTTA PER FABBRICATI AD USO STRUMENTALE, ex art. 9 comma 3/bis, DL n.  557/93, convertito con modificazioni dalla legge 133/1994 (utilizzati da imprenditori agricoli).

2,0 per mille della base imponibile

 

SCADENZE E MODALITA' PER IL PAGAMENTO

 

SOLO PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE:

- pagamento in due rate: (prima rata "1/2" entro il 18/06/2012, conguaglio entro il 17/12/2012).

 

- pagamento in tre rate: (prima rata "1/3" entro il 18/06/2012, seconda rata "1/3" entro il 17/09/2012, conguaglio entro il 17/12/2012).

 

PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI CHE NON SONO ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE:

pagamento esclusivamente in due rate, per ciascuna delle quali si farà contestualmente un versamento allo Stato e uno al Comune.

 

- prima rata entro il 18/06/2012 pari al 50% dell'importo calcolato con l'aliquota del 7,6 per mille, suddiviso come segue: 3,8 per mille per lo Stato e 3,8 per mille al Comune.

 

- conguaglio entro il 17/12/2012 applicando le aliquote stabilite dal Comune e dallo Stato.

 

I versamenti vanno effettuati esclusivamente con MODELLO F24.

I codici tributo F24 sono i seguenti:

3912

ABITAZIONE   PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE - COMUNE

3913

FABBRICATI   RURALI AD USO STRUMENTALE - COMUNE

3916

AREE   FABBRICABILI - COMUNE

3917

AREE   FABBRICABILI - STATO

3918

ALTRI   FABBRICATI - COMUNE

3919

ALTRI   FABBRICATI - STATO

Allegati: dichiarazione sostitutiva