Servizi ai cittadini
IMU
Scheda: | INFORMATIVA SULL’IMPOSTA COMUNALE PROPRIA IN VIGORE DAL 2012 Il D.L 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, istituisce a decorrere dal 2012, l’applicazione in via sperimentale dell’ Imposta municipale propria (IMP).
SONO SOGGETTI ATTIVI DELL’ I.M.P - tutti i fabbricati, compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze - le aree fabbricabili - gli immobili strumentali dei coltivatori diretti. - i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni. SONO Soggetti passivi dell’I.M.P. - il proprietari, i titolari di diritti reali di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi e di superficie. AREE FABBRICABILI Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. Il Contribuente ha l’obbligo di dichiarare i deprezzamenti applicati al valore dell'area fabbricabile con apposita dichiarazione sostitutiva
FABBRICATI RURALI ISCRITTI A CATASTO TERRENI Si ricorda che vi è l’obbligo di presentare dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30/11/2012. L’acconto I.M.P. è corrisposto sulla base delle unità immobiliari similari già iscritte al catasto edilizio urbano.
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Le pertinenze dell’abitazione principale sono immobili classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali. Si ricorda che dal 2012 le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti sono considerate come “seconde case” ai fini dell’ I.M.P.
TERRENI AGRICOLI Sono esenti dall’ I.M.P. in quanto il Comune ricade in zona montana.
RIDUZIONI La base imponibile I.M.P. è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; l’inagibilità o l’inabilità devono essere accertate o definite con le modalità indicate dall’art. 7 del regolamento comunale I.M.P. a mezzo di dichiarazione sostitutiva (vedere allegati)
DETRAZIONE PER L ‘ABITAZIONE PRINCIPALE (Ex art. 13 D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni da L. 22/12/2011 n. 214) Per l’abitazione principale e le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno di validità del requisito e alla percentuale di possesso dell’immobile. Alla predetta detrazione si aggiunge una maggiorazione pari a € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale. (Tale maggiorazione non può superare € 400,00). L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai seguenti casi sotto elencati e meglio specificati nell’art. 7 del regolamento comunale I.M.P. :
ALIQUOTE DA UTILIZZARE PER IL VERSAMENTO Per il versamento di acconto si utilizzano le seguenti aliquote statali, fissate dall’art. 13 D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214
SCADENZE E MODALITA' PER IL PAGAMENTO
SOLO PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE: - pagamento in due rate: (prima rata "1/2" entro il 18/06/2012, conguaglio entro il 17/12/2012).
- pagamento in tre rate: (prima rata "1/3" entro il 18/06/2012, seconda rata "1/3" entro il 17/09/2012, conguaglio entro il 17/12/2012).
PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI CHE NON SONO ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE: pagamento esclusivamente in due rate, per ciascuna delle quali si farà contestualmente un versamento allo Stato e uno al Comune.
- prima rata entro il 18/06/2012 pari al 50% dell'importo calcolato con l'aliquota del 7,6 per mille, suddiviso come segue: 3,8 per mille per lo Stato e 3,8 per mille al Comune.
- conguaglio entro il 17/12/2012 applicando le aliquote stabilite dal Comune e dallo Stato.
I versamenti vanno effettuati esclusivamente con MODELLO F24. I codici tributo F24 sono i seguenti:
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