Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino

Servizi ai cittadini

PERMESSO DI COSTRUIRE E D.I.A.

Scheda: P.d.C. - Permesso di Costruire Sono sottoposti a Permesso di Costruire i seguenti interventi: 1) gli interventi di nuova costruzione; 2) gli interventi di ampliamento; 3) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 4) La realizzazione di nuove strutture pertinenziali (prefabbricate e non); 5) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee de centro storico, comportino mutamenti della destinazione d'uso; 4) gli altri interventi sottoposti a Permesso di Costruire previsti dal D.P.R. 380/01 e smi; La presentazione della richiesta di Permesso di Costruire, deve essere fatta preventivamente all'esecuzione delle opere, mediante presentazione allo Sportello Unico dell'Edilizia del modello allegato debitamente compilato, in bollo da € 14,62. Qualora l'intervento interessi aree vincolate o qualora sia necessario acquisire autorizzazioni /pareri e nullaosta da parte di enti ed uffici sia interni, sia esterni all'Amministrazione Comunale, il Responsabile del procedimento provvede alle rispettive richieste; sulla base dei pareri e delle autorizzazioni rilasciati, lo Sportello Unico per l'Edilizia, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001, procede alla determinazione degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione e delle eventuali monetizzazioni. Il permesso di costruire viene rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico con formale atto amministrativo, subordinato alla corresponsione del contributo di costruzione, in base all'intervento da eseguire ed in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall’apposito Regolamento comunale. Il Permesso di Costruire ha una validità massima di 3 anni dalla data di inizio lavori. L'inizio lavori deve avvenire entro 1 anno dalla data di rilascio del Permesso stesso. Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato al pagamento dei diritti di segreteria (sulla base dell'intervento da eseguire, con un minimo di € 52,00) mediante versamento sul c/c postale n. 30771109 intestato a Comune di San Giorio Servizio Tesoreria causale “Diritti di segreteria Permesso di costruire” e della trasmissione di una marca da bollo di € 14,62 da apporre sul provvedimento autorizzativo.     D.I.A. - Denuncia Inizio Attività La D.I.A. è uno strumento previsto dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. per l'esecuzione di alcune tipologie di intervento edilizio. Tale Denuncia di Inizio Attività, con l'avvento della S.C.I.A., risulta oggi necessaria solamente qualora l'interessato debba procedere con lavori non sottoposti a Permesso di Costruire, né sottoposti a S.C.I.A. stessa, nè tantomeno sottoposti a Comunicazione di Inizio Lavori per Attività di Edilizia Libera ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa edilizia vigente, la D.I.A. può quindi essere presentata oggi solamente in alternativa al Permesso di Costruire ai sensi dell’art. 22 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. per lavori di: 1) Nuova costruzione e/o ampliamenti; 2) Ristrutturazione urbanistica; 3) Ristrutturazione edilizia con:  - modifiche della sagoma, del volume, dei prospetti e delle superfici;  - Recupero ai fini abitativi dei sottotetti (L.r. 21/98 e s.m.i.);  - mutamenti della destinazione d'uso con o senza opere; 4) Varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.P.R. 380/2001 e s m.i.; 5) Opere in sanatoria; La presentazione della D.I.A. non presuppone l'emissione di alcun provvedimento autorizzativo da parte del Comune, ed assume piena efficacia trascorsi 30 giorni dalla data presentazione presso gli sportelli comunali. Qualora l'immobile o l’area oggetto dell'intervento sia sottoposto a particolari vincoli (es. paesaggistico, idrogeologico, ecc), il termine di trenta giorni di cui sopra decorre dalla data di rilascio del relativo atto di assenso/autorizzazione da parte dell’ente competente (Comune o altro). Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. La Denuncia di Inizio Attività è efficace per un massimo di tre anni a partire dalla data di effettiva efficacia (di norma dopo 30 giorni dal ricevimento in Comune). La realizzazione della parte eventualmente non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova pratica edilizia. La presentazione della D.I.A. presuppone il pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 52,00 (misura minima) o nel caso di DIA ONEROSA, sulla base dell'intervento da eseguire mediante versamento sul c/c postale n. 30771109 intestato a Comune di San Giorio Servizio Tesoreria causale “Diritti di segreteria Denuncia inizio attività” . Si ricorda che unitamente alla fine lavori, per le opere soggette a D.I.A., dovrà essere presentato il certificato di collaudo finale a firma di del progettista o di tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità delle opere al progetto presentato. Si ricorda che le pratiche relative alle attività produttive ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 devono essere obbligatoriamente avviate attraverso lo "sportello unico per le attività produttive" (SUAP delle Valli) istituito presso la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, con sede in Via Trattenero 15 a Bussoleno.
Allegati: PRESENTAZIONE-DIA-O-PERMESSO-DI-COSTRUIRE_SG