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S.C.I.A. – Segnalazione certificata di inizio attività
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S.C.I.A. – Segnalazione certificata di inizio attività
La S.C.I.A. è stata introdotta dall’art. 49 comma 4/bis della legge 122/2010, e sostituisce la DIA nel caso di necessità di esecuzione di determinate categorie di interventi edilizi, che possono essere riassunti di seguito:
1) Lavori di Restauro e risanamento conservativo (art.3 lett. C del T.U.E. - D.P.R. 380/2001 e s.m.i.);
2) Ristrutturazione edilizia che non rientra nei casi specificati all'art. 10 comma 1 lettera c) del T.U.E.);
3) Variante a permesso di costruire che non incide sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifica la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non altera la sagoma dell'edificio e non viola le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
4) Parcheggi pertinenziali art. 9 comma 1 legge n. 122/1989 (come sostituito dall'art. 137 comma 3 del T.U.E.);
In ogni caso la S.C.I.A. non può sostituire la D.I.A. nel caso in cui la DIA stessa sia presentata in alternativa o sostitutiva al permesso di costruire.
Anche la presentazione della S.C.I.A. non presuppone l'emissione di alcun provvedimento autorizzativo da parte del Comune (infatti si tratta di una "segnalazione" fatta dal privato sull'esecuzione di determinati lavori).
Tale segnalazione certificata è efficace per un massimo di tre anni dal momento della presentazione. La realizzazione della parte eventualmente non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova S.C.I.A..
La S.C.I.A. dovrà essere presentata dal proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo, e comporta il versamento dei diritti di segreteria pari ad € 52,00 al momento della presentazione mediante versamento sul c/c postale n. 30771109 intestato a Comune di San Giorio Servizio Tesoreria causale “Diritti di segreteria SCIA”
Tale Segnalazione, corredata dagli adeguati elaborati progettuali a seconda del tipo di intervento da eseguire, e da una relazione asseverata del tecnico progettista, permette di iniziare i lavori dal giorno stesso della presentazione presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del comune.
Si ricorda che unitamente alla fine lavori, per le opere soggette a S.C.I.A., dovrà essere presentato il certificato di collaudo finale a firma di del progettista o di tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità delle opere al progetto presentato.
Si ricorda che le pratiche relative alle attività produttive ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 devono essere obbligatoriamente avviate attraverso lo "sportello unico per le attività produttive" (SUAP delle Valli) istituito presso la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, con sede in Via Trattenero n. 15.
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Allegati: |
MODELLO-SCIA_R2_SG
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